Il ddl in sintesi


Il testo del DDL è disponibile in PDF cliccando sul link che trovi a sinistra nella sezione "Scarica il DDL". 


I punti importanti del presente DDL sono:

  • Si introduce la norma, assente (a quanto mi risulta) nelle attuali fonti del diritto, che vieta la diffusione di messaggi atti a promuovere un oggetto oppure un’attività o una prestazione incompatibili con le conoscenze scientifiche correnti. Tale divieto sussiste indipendentemente dalla natura commerciale del messaggio, ossia a prescindere dal fatto che il messaggio preveda un pagamento.
  • Si definisce il concetto di “riconoscimento da parte delle conoscenze scientifiche correnti” in maniera piuttosto pragmatica. Qualcosa viene ritenuto “riconosciuto” solo se può essere spiegato “adesso”, e non se potrebbe esserlo in futuro. Quindi nessuno può pretendere di propagandare per buoni i propri rimedi per il semplice fatto che non possono essere confutati in linea di principio. Si vuole seguire, cioè, un principio di prudenza secondo il quale non si possono propagandare (né tanto meno specularci sopra) pratiche che non siano già riconoscibili come scientificamente sensate.
  • Si prevedono diverse tipologie di reato. In ordine crescente di gravità, si prevedono i reati di ciarlataneria. ciarlataneria a scopo di lucro, ciarlataneria grave (se viene coinvolta la salute delle persone) e ciarlataneria grave a scopo di lucro. E' prevista anche un'aggravante nei casi di malattie gravi.
  • I reati sono perseguibili d’ufficio, e questa è un'importante novità. E' noto a tutti che molto spesso le vittime dei ciarlatani, per vari motivi, non denunciano i fatti.
  • Si istituisce una commissione scientifica che in alcuni casi sarà chiamata a pronunciarsi sulla natura dei messaggi sottoposti ad indagine


Alcuni esempi di applicazione


1. I maghi
Cominciamo da un caso molto comune e noto a tutti: i classici maghi che propongono, a pagamento, rimedi magici per risolvere problemi di salute, d'amore e di soldi. Molti di questi individui si fanno pubblicità attraverso siti internet. Costoro, in base all'art. 2, comma 1, punto a), sarebbero accusati di ciarlataneria. Più precisamente, in base all'art. 3, comma 1, punto b) il loro sarebbe un caso di ciarlataneria a scopo di lucro poiché si richiedono esplicitamente soldi per i propri servizi. Sarebbe lo stesso se  proponessero l'acquisto di talismani o oggettistica simile.
2. Il braccialetto portafortuna delle bancarelle
Naturalmente non si vuole riaprire la caccia alle streghe. Prendiamo il caso del venditore ambulante che espone sulla sua bancarella, tra le altre merci, dei braccialetti di stoffa colorata con un cartellino in cui è scritto "braccialetto portafortuna". Questa forma innocua di ciarlataneria è ammessa ed è prevista dall'art. 3, comma 1, punto a), dove si dice "....fatti salvi i casi in cui....dal contesto sia evidente che da parte di chi lo diffonde non c'è una reale volontà di persuasione". Diverso sarebbe il caso di un ambulante che vendesse unicamente bracciali portafortuna, e che esponesse messaggi complessi ed articolati che fanno riferimento a proprietà magiche e che proclamasse anche verbalmente tali proprietà. In tal caso, la volontà di convincere sarebbe evidente, e quindi l'ambulante sarebbe accusabile di ciarlataneria a scopo di lucro.
3. Il mago travestito da commerciante
Ci sono molti furbi commercianti che non fanno appello a nessun potere magico. Dicono semplicemente assurdità senza tentare nemmeno di giustificarle. Prendiamo il caso di una pubblicità televisiva in cui si venda una tuta di nylon e si dica che indossandola due ore al giorno si possono perdere 2 chili di grasso al mese. Questo messaggio non rientra in nessuno dei casi previsti dall'art. 2. L'autorità giudiziaria, allora, chiede il parere della commissione la quale definirebbe l'oggetto (la tuta di nylon) e lo scopo (perdere due chili di grasso al mese) come riconosciuti, ma riterrebbe l'oggetto inefficace. Il produttore, lo speaker televisivo ed il responsabile editoriale della rete televisiva, sarebbero allora accusati di ciarlataneria a scopo di lucro in base all'art. 3 comma 1, punti b) ed f).

4. Il caso dell' orecchio di alieno

Un tale va in TV ed afferma con veemenza di possedere l'orecchio di un alieno, cercando di convincere gli spettatori della autenticità del reperto. In questo caso, nel messaggio non è rilevabile uno scopo né un tentativo di vendita. Il messaggio non rientra nei casi dell'art. 2. La commissione, allora, decide che l'oggetto del messaggio (l'orecchio di alieno) non è riconosciuto e quindi il tale viene accusato di ciarlataneria in base all'art. 3 comma 1, punto a).
Si potrebbe obiettare: l'esistenza degli alieni non è impossibile, quindi il tale potrebbe aver ragione. Certo, è vero. Tuttavia il DDL si fonda su un principio di prudenza secondo il quale i messaggi devono contenere verità scientificamente già accertate al momento della diffusione. In sostanza, la commissione non deve decidere se qualcosa "un giorno potrà essere considerata vera", ma deve semplicemente dire se "in quel momento" la cosa si può considerare vera. Siccome, a tutt'oggi, non esistono musei o laboratori che conservino alieni dotati di orecchie, la commissione decide per il non riconoscimento.

5. Il "medico antroposofico" (...e soci)

In questo fatto realmente accaduto, la curatrice, che si definiva un medico antroposofico, sarebbe stata accusata (se ancora in vita...) anche di ciarlataneria grave con l'aggravante prevista dall' art. 3, comma 1, punto e).

Siti che propongono, a pagamento, cure improvvisate, senza nessuna base scientifica, per curare il cancro, sono invece ottimi candidati per il massimo della pena
"summa cum laude", essendoci tutti gli elementi (terapie non riconosciute, richiesta di offerte in denaro e trattamento di malattie mortali).

Nessun commento:

Posta un commento