Articolo 5 (Pene)


1. Il reato di ciarlataneria è punito con l’obbligo di eseguire lavori socialmente utili per un minimo di 50 ore fino ad un massimo di 200 ore.

2. Il reato di ciarlataneria a scopo di lucro, è punito con l’obbligo di eseguire lavori socialmente utili per un minimo di 200 ore fino ad un massimo di 1000 ore, con la multa pari a 10 volte la somma massima accertata richiesta dal ciarlatano ad una singola persona per i suoi prodotti o servizi o attività, e con la reclusione da sei mesi ad un anno.

3. Il reato di ciarlataneria grave, è punito con l’obbligo di eseguire lavori socialmente utili per un minimo di 200 ore fino ad un massimo di 1000 ore e con la reclusione da uno a due anni.

4. Il reato di ciarlataneria grave a scopo di lucro, è punito con l’obbligo di eseguire lavori socialmente utili per un minimo di 200 ore fino ad un massimo di 1000 ore,
con la multa pari a 10 volte la somma massima accertata richiesta dal ciarlatano ad una singola persona per i suoi prodotti o servizi o attività, e con la reclusione da diciotto mesi a tre anni.

5. Nel caso sia presente l'aggravante prevista dall'art. 3, comma 1, punto e), le pene sono raddoppiate.

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